(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 39)
                               Art. 39. 
     (Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Art. 6 legge n. 512/1982) 
                        Pagamento dell'imposta 
                 mediante cessione di beni culturali 
  1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo  Stato,
in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione,  delle
relative imposte  ipotecaria  e  catastale,  degli  interessi,  delle
soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni  culturali  vincolati  o
non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere  di  autori  viventi  o
eseguite da non piu' di cinquanta anni. 
  2. La proposta di cessione, contenente la  descrizione  dettagliata
dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da
idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da
tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i  beni
culturali e ambientali ed all'ufficio del  registro  competente,  nel
termine previsto dall'art.  37  per  il  pagamento  dell'imposta.  La
presentazione della proposta interrompe il termine. 
  3. L'amministrazione dei beni culturali e  ambientali  attesta  per
ogni singolo bene l'esistenza delle  caratteristiche  previste  dalle
norme indicate nell'articolo 13,  comma  1,  e  dichiara  l'interesse
dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato alla  acquisizione
di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di  cinquanta  anni
e' dichiarato  dal  competente  comitato  di  settore  del  Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. 
  4. Le condizioni e il valore  della  cessione  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  finanze,  sentita  un'apposita  commissione
nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e  ambientali,
presieduta  da  lui  o  da  un  suo  delegato  e  composta   da   due
rappresentanti del Ministero per i beni culturali  e  ambientali,  da
due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante
del Ministero del tesoro.  Il  proponente  puo'  chiedere  di  essere
sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 
  5. Il Ministero per i beni  culturali  e  ambientali,  ricevuta  la
proposta di cessione,  e'  tenuto  a  informarne  gli  enti  pubblici
territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni  offerti  in
cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4,
su  richiesta  degli   enti   interessati,   e'   integrata   da   un
rappresentante  di  ciascuno  degli  enti   richiedenti,   con   voto
consultivo. 
  6. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato  entro  sei  mesi  dalla
data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato  al
richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione  del  decreto
il  proponente  notifica  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
ambientali, a pena di decadenza, la propria  accettazione  con  firma
autenticata. Il decreto di cui al  comma  4  e  la  dichiarazione  di
accettazione   costituiscono   titolo   per   la   trascrizione   del
trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili  devono  essere
consegnati  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  notificazione
dell'accettazione. 
  7. Gli eredi o i  legatari,  ai  fini  dell'estinzione  del  debito
tributario, devono  produrre  all'ufficio  del  registro  competente,
entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione,  le  copie
autentiche della stessa  e  del  decreto  recante  l'indicazione  del
valore dei beni ceduti. 
  8.  Il  cedente,  se  il  valore  dei  beni  ceduti  e'   inferiore
all'importo dell'imposta e degli accessori e' obbligato a  pagare  la
differenza; se il valore e' superiore, non ha diritto al rimborso. 
  9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il
Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non  intende
acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al
comma 4 di non accettare  la  proposta.  Della  mancata  cessione  il
Ministero  per  i  beni  culturali   e   ambientali   da'   immediata
comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di
ricevimento della comunicazione decorre il termine per  il  pagamento
delle somme di cui al comma 1.