(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 40)
                               Art. 40. 
                     (Art. 44 D.P.R. n. 637/1972) 
                 Riscossione in pendenza di giudizio 
  1.  Il  ricorso  del  contribuente  non  sospende  la   riscossione
dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in piu' in  base
alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al
contribuente entro novanta giorni da quello in cui  la  decisione  e'
divenuta definitiva. 
  2. L'imposta complementare, se  il  contribuente  propone  ricorso,
deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art.  37,
per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria di primo
grado e per il resto dopo la decisione della  commissione  tributaria
di secondo grado, in ogni caso al  netto  delle  somme  gia'  pagate;
l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi,  puo'  sospendere
la riscossione fino alla decisione della  commissione  tributaria  di
primo grado. 
  3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui  al  comma  2
devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a  norma  dell'art.
37;  se  l'imposta  liquidata  per  effetto  della  decisione   della
commissione  tributaria  e'  inferiore  a  quella  gia'  pagata,   la
differenza deve essere rimborsata  d'ufficio  al  contribuente  entro
novanta giorni dalla notificazione della decisione. 
  4. L'imposta suppletiva deve essere pagata,  in  base  ad  apposito
avviso, per intero dopo la  decisione  della  Commissione  tributaria
centrale  o  della  Corte  d'appello  o  dell'ultima  decisione   non
impugnata.