(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 41)
                               Art. 41. 
          (Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972) 
                 Riscossione coattiva e prescrizione 
  1. Per la riscossione coattiva dell'imposta,  delle  soprattasse  e
delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43.  Lo
Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.  Il
privilegio si estingue con il decorso di cinque anni  dalla  data  di
apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal
giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in  cui  si  e'
verificata la decadenza prevista dall'art. 27. 
  2.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria  per   l'imposta
definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. 
 
          Nota all'art. 41: 
             -  Il  D.P.R.  n.  43/1988  istituisce  il  servizio  di
          riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di
          altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma  1,  della
          legge  4  ottobre  1986,  n.  657.  Il  titolo   III   reca
          disposizioni in materia  di  riscossione  e  di  versamento
          delle entrate.