Art. 41. (Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972) Riscossione coattiva e prescrizione 1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 27. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Nota all'art. 41: - Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Il titolo III reca disposizioni in materia di riscossione e di versamento delle entrate.