(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 42)
                               Art. 42. 
           (Art. 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986) 
                        Rimborso dell'imposta 
  1.  Deve  essere  rimborsata,  unitamente  agli   interessi,   alle
soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta: 
    a) pagata indebitamente o  risultante  pagata  in  piu'  a  norma
dell'art. 40, commi da 1 a 3; 
    b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti  a  terzi,
con sentenza passata in giudicato, per causa  anteriore  all'apertura
della successione a seguito di evizione o  rivendicazione  ovvero  di
nullita',  annullamento,  risoluzione,  rescissione   o   revocazione
dell'atto di acquisto; 
    c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o
di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne  e'  accertata
l'esistenza; 
    d) pagata da enti ai quali e' stata  negata  l'autorizzazione  ad
accettare l'eredita' o il legato,  ovvero  da  eredi  e  legatari  se
l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale; 
    e) risultante pagata o pagata in piu' a seguito  di  sopravvenuto
mutamento della devoluzione ereditaria; 
    f)  risultante  pagata  in  piu'  a  seguito   di   accertamento,
successivamente alla liquidazione,  dell'esistenza  di  passivita'  o
della spettanza di riduzioni e detrazioni; 
    g) risultante pagata in piu'  a  seguito  di  accertamento  della
parentela naturale successivamente alla liquidazione; 
    h) risultante  pagata  in  piu'  a  seguito  della  chiusura  del
fallimento  del  defunto  dichiarato  dopo  la  presentazione   della
dichiarazione della successione. 
  2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e  3,  deve
essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni  dal  giorno  del
pagamento o, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla
restituzione.  La  domanda   deve   essere   presentata   all'ufficio
competente, che deve  rilasciarne  ricevuta,  ovvero  essere  spedita
mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 
  3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso  decorrono
gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2. 
  4. Non si fa luogo al rimborso  per  gli  importi,  comprensivi  di
interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli  importi
superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.