(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 43)
                               Art. 43. 
                     (Art. 28 D.P.R. n. 637/1972) 
          Disposizioni testamentarie impugnate o modificate 
 1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle
disposizioni   contenute   nel   testamento,   anche   se   impugnate
giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a  reintegrare
i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata, salvo  il  disposto,  in  caso  di  accoglimento
dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o
dell'art. 42, comma 1, lettera e).