(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 44)
                               Art. 44. 
                  (Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972) 
               Disposizioni testamentarie condizionali 
  1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a  condizione
risolutiva, si applica con le aliquote proprie  dell'erede  istituito
e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote  proprie
dell'erede subentrante. 
  2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a  condizione
sospensiva, si applica  con  le  aliquote  proprie  di  quello  degli
eventuali successibili, compreso  l'erede  istituito  ed  esclusi  lo
Stato e gli enti di cui  all'art.  3,  che  e'  soggetto  all'imposta
minore, salva l'applicazione della  maggiore  imposta  se  l'eredita'
viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento  o  del
mancato avveramento della condizione. 
  3.  L'imposta,  nei  casi  di  legato   sottoposto   a   condizione
sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto  e,
nel caso di avveramento della condizione, si  applica  nei  confronti
del legatario; se il legato e' sottoposto  a  condizione  risolutiva,
l'imposta si applica nei confronti  del  legatario  e,  nel  caso  di
avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede. 
  4.  Le  disposizioni  testamentarie  a  favore  di   nascituri   si
considerano sottoposte a condizione sospensiva.