Art. 45. (Art. 31 D.P.R. n. 637/1972) Sostituzione fedecommissaria 1. L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria. 2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta gia' applicata a norma del comma 1. 3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprieta dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.
Nota all'art. 45: - Il testo dell'art. 692 del codice civile, come sostituito dall'art. 197 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e' il seguente: "Art. 692 (Sostituzione fedecommissaria). - Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverra' la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione e' nulla". Nota al capo VIII: - La misura delle pene pecuniarie stabilite in misura fissa e' stata determinata tenendo conto delle disposizioni recate dai primi due commi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, cosi' formulati: "1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1980 al 31 dicembre 1984. 2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali e' previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di questultimo ai sensi del comma 1, e' stabilito un importo minimo di lire cinquantamila".