(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 45)
                               Art. 45. 
                     (Art. 31 D.P.R. n. 637/1972) 
                     Sostituzione fedecommissaria 
  1. L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile, si
applica nei confronti dell'istituito  su  un  valore  pari  a  quello
dell'usufrutto  sui  beni  che  formano  oggetto  della  sostituzione
fedecommissaria. 
  2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica  nei  confronti
del sostituito in base al valore dei  beni  alla  data  dell'apertura
della successione, ferma restando l'imposta gia'  applicata  a  norma
del comma 1. 
  3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si  applica  nei
confronti dell'istituito in base al valore della piena proprieta  dei
beni alla data di apertura  della  successione,  detraendo  l'imposta
precedentemente pagata. 
 
          Nota all'art. 45: 
             -  Il  testo  dell'art.  692  del  codice  civile,  come
          sostituito dall'art. 197 della legge  19  maggio  1975,  n.
          151, e' il seguente: 
             "Art. 692 (Sostituzione fedecommissaria). - Ciascuno dei
          genitori o degli altri  ascendenti  in  linea  retta  o  il
          coniuge dell'interdetto possono  istituire  rispettivamente
          il figlio, il discendente, o il coniuge  con  l'obbligo  di
          conservare  e  restituire  alla  sua  morte  i  beni  anche
          costituenti la legittima, a favore della  persona  o  degli
          enti che, sotto la vigilanza del tutore  hanno  avuto  cura
          dell'interdetto medesimo. 
             La stessa disposizione si applica nel caso del minore di
          eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di
          mente tali  da  far  presumere  che  nel  termine  indicato
          dall'art. 416 interverra' la pronuncia di interdizione. 
             Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo
          comma i beni sono  attribuiti  proporzionalmente  al  tempo
          durante   il   quale   gli   stessi   hanno   avuto    cura
          dell'interdetto. 
             La sostituzione e' priva di  effetto  nel  caso  in  cui
          l'interdizione sia negata o il  relativo  procedimento  non
          sia  iniziato  entro  due  anni  dal  raggiungimento  della
          maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente.  E'
          anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione
          o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli
          obblighi di assistenza. 
             In ogni altro caso la sostituzione e' nulla". 
          Nota al capo VIII: 
             - La misura delle pene pecuniarie  stabilite  in  misura
          fissa e' stata determinata tenendo conto delle disposizioni
          recate  dai  primi  due  commi  dell'art.  8  del  D.L.  30
          settembre  1989,   n.   332   (Misure   fiscali   urgenti),
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  27  novembre
          1989, n. 384, cosi' formulati: 
             "1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al
          comma 4, stabilite in misura fissa  per  le  violazioni  in
          materia tributaria sono sestuplicate se i relativi  importi
          risultano determinati con provvedimenti  normativi  emanati
          fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati  con
          provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1976  al  31
          dicembre   1979   e   raddoppiate   se   determinati    con
          provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1980  al  31
          dicembre 1984. 
             2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per  le  quali
          e' previsto solamente  l'importo  massimo  edittale,  fermo
          rimanendo l'adeguamento di questultimo ai sensi  del  comma
          1, e' stabilito un importo minimo di lire cinquantamila".