(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 47)
                               Art. 47. 
                     (Art. 48 D.P.R. n. 637/1972) 
               Poteri dell'Amministrazione finanziaria 
  1.  L'ufficio  competente,  ai  fini  dell'accertamento   e   della
riscossione, oltre ad avvalersi delle  altre  facolta'  previste  nel
presente testo unico, puo': 
    a)  invitare  i  soggetti  obbligati  alla  presentazione   della
dichiarazione della successione, indicandone il  motivo,  a  produrre
documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per  fornire
dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento; 
    b) inviare agli stessi soggetti questionari  relativi  a  dati  e
notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati  e
firmati; 
    c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli  enti  ed
uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le  notizie
di cui siano in possesso; 
    d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi,  precise  e
concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso
anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione,  di  atti
costitutivi di passivita' deducibili e di ogni altro  atto  rilevante
ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta. 
  2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su  richiesta
del   Ministro   delle   finanze,   controlla    l'esattezza    delle
certificazioni di cui all'art. 23, comma 2.