(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 48)
                               Art. 48. 
                     (Art. 49 D.P.R. n. 637/1972) 
                 Divieti e obblighi a carico di terzi 
  1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere  all'ufficio
del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre,
l'elenco delle persone residenti nel comune  della  cui  morte  hanno
avuto   notizia   nel   trimestre   precedente,   con   l'indicazione
dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna. 
  2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali  ed
i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non
possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se
non e' stata fornita la prova  della  presentazione,  anche  dopo  il
termine  di  cinque  anni  di  cui  all'art.  27,  comma   4,   della
dichiarazione  della  successione  o  dell'intervenuto   accertamento
d'ufficio, e non e' stato dichiarato  per  iscritto  dall'interessato
che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.  I  giudici  e
gli arbitri devono comunicare all'ufficio  del  registro  competente,
entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per  causa
di morte apprese in base agli atti del processo. 
  3.  I  debitori  del  defunto  ed  i  detentori  di  beni  che  gli
appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i  beni
detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa,  se  non  e'
stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine  di
cinque anni di cui all'art. 27, comma 4,  della  dichiarazione  della
successione o integrativa con l'indicazione dei crediti  e  dei  beni
suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e
non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi  era
obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono
comunicare  per  lettera  raccomandata   all'ufficio   del   registro
competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei  crediti  di
cui all'art. 12, lettere d) ed e). 
  4. Le aziende e gli istituti di credito, le societa' e gli enti che
emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri  titoli
di qualsiasi specie, anche  provvisori,  non  possono  provvedere  ad
alcuna annotazione nelle loro  scritture  ne'  ad  alcuna  operazione
concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non  e'  stata
fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque
anni  di  cui  all'art.  27,  comma  4,  della  dichiarazione   della
successione o integrativa con l'indicazione dei  suddetti  titoli,  o
dell'intervenuto accertamento in rettifica  o  d'ufficio,  e  non  e'
stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo
di presentare la dichiarazione. 
  5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo  di  presentare  la
dichiarazione della successione ricevute  dai  soggetti,  di  cui  ai
commi 2, 3  e  4,  devono  essere  trasmesse  entro  quindici  giorni
all'ufficio del registro competente. 
  6.  Le  cassette  di  sicurezza  non  possono  essere  aperte   dai
concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto  la  loro  firma,
con l'indicazione della data e dell'ora  dell'apertura,  su  apposito
registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza  fogli  o
spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul  registro  stesso
che le eventuali  altre  persone  aventi  facolta'  di  aprirle  sono
tuttora in  vita.  Le  cassette  di  sicurezza,  dopo  la  morte  del
concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo
alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di
un  notaio,   che   redige   l'inventario   del   contenuto,   previa
comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella
cui circoscrizione deve essere redatto  l'inventario,  del  giorno  e
dell'ora dell'apertura. 
  7. Le disposizioni del comma 6  si  applicano  anche  nel  caso  di
armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi  depositati
presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.