(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 49)
                               Art. 49. 
                         (Disposizione nuova) 
                            Notificazioni 
  1. Gli avvisi previsti nel presente testo  unico  sono  notificati,
nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali
giudiziari, da messi speciali autorizzati  a  norma  di  legge  dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.