Art. 5. (Art. 5 e art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972) Soggetti passivi 1. L'imposta e' dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalita' tra vivi. 2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non e' stato legittimato o riconosciuto o non e' riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale e' superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.
Nota all'art. 5: - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 23/1942 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali riconosciuti o non riconosciuti), e' il seguente: "Art. 2. - Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare, dal tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo seguente". "Art. 3. - L'istanza al tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verita' della dichiarazione scritta di paternita' o di maternita'. Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal presidente del tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni. Scaduto quest'ultimo termine, il presidente o il giudice da lui designato provvede all'istruttoria dell'istanza senza formalita' di procedura, avvisandone preventivamente le parti perche' possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il presidente o il giudice riferisce in camera di consiglio al collegio, che decide con decreto. Avverso il decreto e' ammesso reclamo alla corte di appello entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento. La decisione della corte non e' soggetta ad ulteriore gravame".