(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 5)
                               Art. 5. 
          (Art. 5 e art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972) 
                           Soggetti passivi 
  1.  L'imposta  e'  dovuta  dagli  eredi  e  dai  legatari  per   le
successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari  per  le
altre liberalita' tra vivi. 
  2. Ai fini dell'imposta sono considerati  parenti  in  linea  retta
anche i genitori e  i  figli  naturali,  i  rispettivi  ascendenti  e
discendenti in  linea  retta,  gli  adottanti  e  gli  adottati,  gli
affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il  figlio  non
e' stato legittimato o riconosciuto  o  non  e'  riconoscibile,  deve
risultare da sentenza civile o penale, anche  indirettamente,  ovvero
da dichiarazione  scritta  del  genitore  verificata,  se  il  valore
imponibile dei beni o  diritti  trasferiti  al  parente  naturale  e'
superiore a  lire  quarantamilioni,  secondo  le  disposizioni  degli
articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23. 
 
          Nota all'art. 5: 
             - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge  n.  23/1942
          (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie
          spettanti   ai   figli   naturali   riconosciuti   o    non
          riconosciuti), e' il seguente: 
             "Art. 2. - Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i  figli
          naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la
          filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del  predetto
          art.  277,  agli  effetti  di   ottenere   il   trattamento
          tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare,
          dal tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto
          in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
          seguente". 
             "Art. 3. - L'istanza al tribunale si propone con ricorso
          nel quale  devono  essere  specificati  i  mezzi  di  prova
          offerti e ogni altro elemento che  valga  a  confermare  la
          verita' della dichiarazione  scritta  di  paternita'  o  di
          maternita'. 
             Il ricorso dev'essere notificato,  nel  termine  fissato
          dal   presidente   del    tribunale,    all'Amministrazione
          finanziaria con invito a presentare le eventuali  deduzioni
          e richieste nei successivi sessanta giorni. 
             Scaduto quest'ultimo termine, il presidente o il giudice
          da  lui  designato  provvede  all'istruttoria  dell'istanza
          senza formalita' di procedura, avvisandone  preventivamente
          le parti perche' possano assistervi. Eseguita l'istruttoria
          ed  assunta,  anche  d'ufficio,  ogni  altra   informazione
          ritenuta opportuna, il presidente o il giudice riferisce in
          camera di consiglio al collegio, che decide con decreto. 
             Avverso il decreto e'  ammesso  reclamo  alla  corte  di
          appello  entro  il  termine  di   giorni   quindici   dalla
          notificazione del provvedimento. La decisione  della  corte
          non e' soggetta ad ulteriore gravame".