(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 50)
                               Art. 50. 
                  (Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) 
              Omissione o tardivita' della dichiarazione 
  1.  L'omissione  e  la   tardivita'   della   dichiarazione   della
successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena
pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata  o  riliquidata
d'ufficio;  se  e'  stata  omessa  o   presentata   in   ritardo   la
dichiarazione integrativa, la pena  pecuniaria  e'  commisurata  alla
maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non e' dovuta  imposta,  pur
essendovi beni ereditari, si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
sessantamila a trecentomila. 
  2. La pena pecuniaria e' ridotta a un quarto, col  minimo  di  lire
ottomila, se la dichiarazione e' stata  presentata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni. 
  3. La pena pecuniaria e' ridotta a  un  sesto  del  massimo  se  il
contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi  rinunzia
prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione  dell'avviso
di fissazione della prima udienza  della  commissione  tributaria  di
primo grado.