(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 51)
                               Art. 51. 
         (Art. 51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986) 
            Incompletezza e infedelta' della dichiarazione 
  1.  L'incompletezza  e  l'infedelta'  della   dichiarazione   della
successione, o della dichiarazione sostitutiva  o  integrativa,  sono
punite, rispettivamente, con la pena  pecuniaria  da  due  a  quattro
volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta
liquidata. Le pene pecuniarie sono ridotte alla meta' se la  maggiore
imposta non e' superiore al  quarto  dell'imposta  totale  e  non  si
applicano se non e' superiore a lire cinquantamila. Si  applicano  le
disposizioni dell'art. 50, comma 3. 
  2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedelta'  della
dichiarazione non si tiene conto della parte della  maggiore  imposta
corrispondente alla differenza, se non superiore al quarto del valore
accertato, tra il valore accertato e il valore dichiarato dei beni  e
dei diritti diversi da quelli indicati nell'art. 34, comma 5. 
  3. Se nella dichiarazione sono indicate passivita' in  tutto  o  in
parte insussistenti, sulla base di attestazioni di cui  all'art.  23,
comma  4,  non  conformi  a  verita',  i  soggetti   obbligati   alla
presentazione  della  dichiarazione   che   hanno   sottoscritto   le
attestazioni stesse sono puniti con  la  pena  pecuniaria  da  due  a
quattro volte l'imposta corrispondente,  in  aggiunta  a  quella  per
infedelta' della dichiarazione applicabile a norma dei commi 1  e  2.
Con la stessa pena pecuniaria  sono  puniti  i  creditori  che  hanno
sottoscritto le attestazioni e i creditori o altri soggetti che hanno
sottoscritto o rilasciato altri documenti di prova,  non  conformi  a
verita', di passivita' indicate nella dichiarazione.