(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 52)
                               Art. 52. 
                     (Art. 52 D.P.R. n. 637/1972) 
                 Omissione e tardivita' del pagamento 
  1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte  pagata  entro  il
termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento
dell'importo non pagato o pagato in ritardo. 
  2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto
entro trenta giorni dalla scadenza del termine.