Art. 52. (Art. 52 D.P.R. n. 637/1972) Omissione e tardivita' del pagamento 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. 2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.