(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 53)
                               Art. 53. 
       (Art. 53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) 
                           Altre violazioni 
  1. L'erede o  il  legatario  al  quale  sono  stati  devoluti  beni
culturali e' punito, nei casi previsti nell'art. 13, comma 4, con  la
pena pecuniaria da due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta
liquidata a norma dell'art. 32 o dell'art. 35,  in  dipendenza  della
inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della  esclusione  della
riduzione d'imposta di cui all'art. 25, comma 2. 
  2. Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'art. 48, commi da 2  a
4, o non adempie l'obbligo di cui al comma 5 dello  stesso  articolo,
e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte  l'imposta  o
la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli  eredi  o
dai legatari in relazione ai beni e diritti  ereditari  ai  quali  si
riferisce la violazione. 
  3. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48, comma  6,
i soggetti indicati nel  comma  stesso  e  nel  successivo  comma  7,
nonche' i concedenti o depositari, sono puniti con la pena pecuniaria
da lire cinquecentomila a cinque milioni. 
  4. Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio del registro fatte
a norma dell'art. 47  e'  punito  con  la  pena  pecuniaria  da  lire
sessantamila a unmilioneduecentomila; chi dichiara di non  possedere,
rifiuta  di  esibire  o  sottrae  comunque  all'ispezione   scritture
contabili obbligatorie e' punito  con  la  pena  pecuniaria  da  lire
unmilioneduecentomila a sei milioni. 
  5. Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art.  23,
comma 3, di consegnare ai soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione i titoli delle passivita' o permettere che ne  sia  fatta
copia autentica, di consegnare o rilasciare agli stessi gli  estratti
e le copie autentiche di cui all'art. 23 e all'art. 30, comma  1,  e'
punito  con   la   pena   pecuniaria   da   lire   centoventimila   a
unmilioneottocentomila. 
  6. Ogni violazione degli  obblighi  e  dei  divieti  stabiliti  nel
presente testo unico e' punita, se non e' diversamente disposto,  con
la pena pecuniaria da  lire  sessantamila  a  trecentomila.  La  pena
pecuniaria e' raddoppiata per la violazione  di  obblighi  o  divieti
stabiliti a carico di pub-blici ufficiali, di impiegati dello Stato e
di enti pubblici territoriali e di aziende  o  istituti  di  credito;
delle   violazioni   l'ufficio   del   registro   da'   comunicazione
all'amministrazione di appartenenza o agli organi di vigilanza.