(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 54)
                               Art. 54. 
                     (Art. 54 D.P.R. n. 637/1972) 
                       Applicazione e pagamento 
              delle pene pecuniarie e delle soprattasse 
  1. Le pene pecuniarie previste per le violazioni che danno luogo  a
rettifica o ad accertamento d'ufficio sono  irrogate  con  lo  stesso
avviso di rettifica o di accertamento; le altre pene pecuniarie e  le
soprattasse mediante apposito avviso da notificare entro  il  termine
di decadenza di  cinque  anni  dal  giorno  in  cui  e'  avvenuta  la
violazione. 
  2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si tiene
conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario  e
della personalita' dell'autore  della  violazione  desunta  dai  suoi
precedenti. 
  3.  Nella  determinazione   delle   pene   pecuniarie   commisurate
all'imposta o maggiore imposta  questa  e'  assunta  al  netto  delle
riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. 
  4. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere  pagate  entro
novanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero,  se  e'  stato
proposto ricorso, dalla notificazione di nuovo  avviso  dopo  che  la
decisione della controversia e' divenuta definitiva. Si applicano  le
disposizioni dell'art. 37, commi 2 e 3.