(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 55)
                               Art. 55. 
                     (Art. 56 D.P.R. n. 637/1972) 
                Registrazione degli atti di donazione 
  1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione  secondo  le
disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 
  2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui  all'art.  3
sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del  comma  3  dello
stesso articolo. 
 
          Nota all'art. 55: 
             - Gli atti soggetti a  registrazione  in  termine  fisso
          sono indicati nella tariffa, parte prima, allegata al testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, 
          approvato con D.P.R. n. 131/1986.