(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 56)
                               Art. 56. 
                     (Art. 55 D.P.R. n. 637/1972) 
                     Determinazione dell'imposta 
 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione  delle  aliquote
indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni  e
dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da  cui  e'
gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art.  58,  comma
1. 
  2. Se la  donazione  e'  fatta  congiuntamente  a  favore  di  piu'
soggetti o se in uno stesso  atto  sono  comprese  piu'  donazioni  a
favore di soggetti diversi l'imposta e' determinata in base al valore
globale netto di tutti i beni e diritti donati ed e' ripartita tra  i
donatari in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni  e
diritti attribuiti a ciascuno di essi. 
  3. Se il donatario non e' coniuge ne' parente in  linea  retta  del
donante    l'imposta    e'    aumentata    dell'importo    risultante
dall'applicazione delle aliquote  indicate  nelle  colonne  b)  della
tariffa  al  valore  globale  netto  di  cui  al  comma   1   ovvero,
nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota spettante o dei
beni e diritti attribuiti al donatario stesso, diminuito degli  oneri
a suo carico. 
  4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato  a  norma
degli articoli da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4. 
  5. Si applicano le riduzioni previste nell'art.  25,  salvo  quanto
stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e le
detrazioni previste  nell'art.  26.  E'  inoltre  detratta,  se  alla
richiesta di registrazione dell'atto  di  donazione  e'  allegata  la
fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.