(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 57)
                               Art. 57. 
                         (Disposizione nuova) 
                         Donazioni anteriori 
  1. Il valore globale netto dei beni e  dei  diritti  oggetto  della
donazione e' maggiorato, ai  soli  fini  della  determinazione  delle
aliquote applicabili a norma dell'art. 56,  di  un  importo  pari  al
valore complessivo di tutte le  donazioni,  anteriormente  fatte  dal
donante al donatario, comprese quelle presunte  di  cui  all'art.  1,
comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma  4,  e  quelle
registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa
a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini,  nelle  ipotesi  di
cui all'art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i  beni  e
diritti complessivamente donati e' maggiorato di un importo  pari  al
valore complessivo di  tutte  le  donazioni  anteriormente  fatte  ai
donatari e il valore delle quote  spettanti  o  dei  beni  e  diritti
attribuiti a ciascuno di essi e' maggiorato di  un  importo  pari  al
valore delle donazioni a lui anteriormente  fatte  dal  donante.  Per
valore delle donazioni anteriori si intende  il  valore  attuale  dei
beni e dei diritti donati; si considerano anteriori  alla  donazione,
se dai  relativi  atti  non  risulta  diversamente,  anche  le  altre
donazioni di pari data. 
  2. Negli atti di donazione e negli atti  di  cui  all'art.  26  del
testo unico sull'imposta  di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  devono  essere
indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal  donante
al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori  alla  data
degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza  o  l'inesattezza
di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei  donanti  e
dei donatari, la pena pecuniaria da  una  a  due  volte  la  maggiore
imposta dovuta. 
 
          Nota all'art. 57: 
             - Per l'art.  26  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro si veda in nota  all'art.
          1.