(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 58)
                               Art. 58. 
                         (Disposizione nuova) 
                          Disposizioni varie 
  1. Gli oneri da cui e' gravata la donazione, che hanno per  oggetto
prestazioni  a  soggetti  terzi   determinati   individualmente,   si
considerano donazioni a favore dei beneficiari. 
  2. Per  le  donazioni  sottoposte  a  condizione  si  applicano  le
disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a  favore
di nascituri e quelle a favore di enti di cui all'art. 31,  comma  2,
lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 
  3. Se nell'atto di donazione e' prevista  la  sostituzione  di  cui
all'art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art. 
45. 
  4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche  nei  casi  di  cui
all'art. 42, comma 1, lettere b) , d) e g). 
  5. Le  disposizioni  di  questo  titolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche per gli atti di liberalita' tra vivi diversi dalla
donazione. 
 
          Nota all'art. 58: 
             - Per il testo dell'art. 692 del codice civile  si  veda
          in nota all'art. 45.