Art. 59. (Disposizione nuova) Applicazione dell'imposta in misura fissa 1. L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di titoli e altri beni di cui all'art. 12, lettere h) e i). 2. Per le donazioni di veicoli di cui all'art. 12, lettera l), l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell'art. 7 della parte prima della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.
Note all'art. 59: - L'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede la tassazione degli autoveicoli oggetto di atti di natura dichiarativa e traslativa. - L'art. 6, comma 4, del D.L. n. 332/1989 (il relativo testo coordinato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 294 del 18 dicembre 1989) raddoppia, fra le altre, le vigenti misure delle imposte previste dal detto art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.