(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59)
                               Art. 59. 
                         (Disposizione nuova) 
              Applicazione dell'imposta in misura fissa 
  1. L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila: 
    a) per le donazioni di beni culturali vincolati di  cui  all'art.
12, lettera g), a  condizione  che  sia  presentata  all'ufficio  del
registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo  quanto
stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; 
    b) per le donazioni di titoli e altri beni di  cui  all'art.  12,
lettere h) e i). 
  2. Per le donazioni di veicoli di  cui  all'art.  12,  lettera  l),
l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell'art.  7  della
parte prima della tariffa allegata al  testo  unico  sull'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131,  come  modificato  dall'art.  6,  comma  4,  del
decreto-legge  30   settembre   1989,   n.   332,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. 
  3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme  con
altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore
non  si  tiene  conto  nella  determinazione  dell'imposta  a   norma
dell'art. 57. 
 
          Note all'art. 59: 
             - L'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro
          prevede la tassazione degli autoveicoli oggetto di atti  di
          natura dichiarativa e traslativa. 
             - L'art. 6, comma 4, del D.L. n. 332/1989  (il  relativo
          testo coordinato e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale n. 294 del 18 dicembre 1989) raddoppia,  fra
          le altre, le vigenti  misure  delle  imposte  previste  dal
          detto art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 
          n. 131/1986.