(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 6)
                               Art. 6. 
                     (Art. 35 D.P.R. n. 637/1972) 
                          Ufficio competente 
  1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle  successioni  e'
l'ufficio  del  registro  nella  cui  circoscrizione   era   l'ultima
residenza del defunto o, se questa era  all'estero  o  non  e'  nota,
l'ufficio del registro di Roma. 
  2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni  e'
determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.