(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 60)
                               Art. 60. 
                     (Art. 56 D.P.R. n. 637/1972) 
                                Rinvio 
  1. Per le modalita' e i termini della liquidazione  dell'imposta  o
maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57,  per  la
rettifica del valore dei  beni  e  dei  diritti,  per  l'applicazione
dell'imposta in caso di omissione della richiesta  di  registrazione,
per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i  divieti  e  gli
obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in  quanto
non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4  e
8,  le  disposizioni  del  testo  unico  sull'imposta  di   registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.