(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 61)
                               Art. 61. 
             (Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro) 
                    Consolidazione dell'usufrutto 
  1.  L'imposta  relativa  alla  riunione  dell'usufrutto  alla  nuda
proprieta' trasferita a titolo gratuito  o  per  causa  di  morte  si
applica solo se la consolidazione  dell'usufrutto  si  e'  verificata
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa  luogo
a rimborso delle imposte gia' pagate. 
 
          Nota all'art. 61: 
             - Il D.P.R. n. 637/1972 reca la disciplina  dell'imposta
          sulle successioni e donazioni.