Art. 61. (Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro) Consolidazione dell'usufrutto 1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate.
Nota all'art. 61: - Il D.P.R. n. 637/1972 reca la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.