(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 63)
                               Art. 63 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991 e  si
applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a  partire  da
tale data. 
           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              ANDREOTTI