(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 63)
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991 e si
applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da
tale data.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI