(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 7)
                               Art. 7. 
                     (Art. 6 D.P.R. n. 637/1972) 
                     Determinazione dell'imposta 
  1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle  aliquote
indicate nella colonna a)  della  tariffa  al  valore  globale  netto
dell'asse ereditario. Se vi sono piu' eredi e  se  vi  sono  legatari
l'imposta e' ripartita  tra  loro  in  proporzione  al  valore  delle
rispettive quote di eredita' e dei rispettivi legati. 
  2. Se l'erede, il coerede o il legatario non e' coniuge ne' parente
in linea retta del defunto l'imposta determinata nei suoi confronti a
norma   del   comma   1   e'   aumentata   dell'importo    risultante
dall'applicazione delle aliquote  indicate  nelle  colonne  b)  della
tariffa al valore dell'eredita', della quota di eredita' o legato. 
  3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2  si  applicano,
quando ne ricorrono i  presupposti,  le  riduzioni  e  le  detrazioni
stabilite negli articoli 25 e 26. 
  4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e'  stata
accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata  considerando
come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.