(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 8)
Testo  Unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   sulle
                  successioni e donazioni - Art. 8. 
                     (Art. 7 D.P.R. n. 637/1972) 
                           Base imponibile 
  1. Il valore globale netto dell'asse ereditario e' costituito dalla
differenza tra il valore complessivo, alla data  dell'apertura  della
successione,  dei  beni  e  dei  diritti  che   compongono   l'attivo
ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da  14
a 19, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili  e  degli
oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3. 
  2. In caso di fallimento del defunto  si  tiene  conto  delle  sole
attivita' che pervengono agli eredi e ai  legatari  a  seguito  della
chiusura del fallimento. 
  3. Il valore dell'eredita' o delle quote ereditarie e'  determinato
al netto dei legati e degli altri oneri che le  gravano,  quello  dei
legati al netto degli oneri da cui sono gravati. 
  4. Il valore globale netto dell'asse ereditario e'  maggiorato,  ai
soli fini della determinazione delle  aliquote  applicabili  a  norma
dell'art. 7, di un importo pari  al  valore  attuale  complessivo  di
tutte le donazioni fatte  dal  defunto  agli  eredi  e  ai  legatari,
comprese quelle presunte di cui  all'art.  1,  comma  3,  ed  escluse
quelle  indicate  al-l'art.  1,  comma   4,   e   quelle   registrate
gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura  fissa  a  norma
degli articoli 55 e 59; il valore delle singole  quote  ereditarie  o
dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi  fini,  di  un  importo
pari al valore attuale  delle  donazioni  fatte  a  ciascun  erede  o
legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori  si  intende'
il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della
successione, riferito alla piena proprieta' anche per i  beni  donati
con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.