Art. 9. (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 Art. 5 legge n. 880/1986) Attivo ereditario 1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli da 769 a 777 del capo III (Dell'inventario) del codice di procedura civile: "Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. Il pretore provvede con decreto. Art. 770 (Inventario da eseguirsi dal notaio). - Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell'art. 756; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto. La copia indicata nel n. 2) e la nota indicata nel n. 3) sono unite all'inventario. Art. 771 (Persone che hanno diritto di assistere all'inventario). - Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti; 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli. Art. 772 (Avviso dell'inizio dell'inventario). - L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni. L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal pretore per rappresentarli. Art. 773 (Nomina di stimatore). - L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o piu' stimatori per la valutazione degli oggetti mobili. Art. 774 (Rinvio delle operazioni). - Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti. Art. 775 (Processo verbale dell'inventario). - Il processo verbale d'inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; 3) l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante; 4) l'indicazione delle altre attivita' e passivita'; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. Art. 776 (Consegna delle cose mobili inventariate). - Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre. Art. 777 (Applicabilita' delle norme agli altri casi d'inventario). - Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori".