(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 9)
                               Art. 9. 
        (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 
                      Art. 5 legge n. 880/1986) 
                          Attivo ereditario 
  1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni  e  i  diritti
che formano oggetto della successione, ad esclusione  di  quelli  non
soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 
  2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro,  gioielli
e mobilia per un importo pari al dieci per cento del  valore  globale
netto imponibile dell'asse  ereditario  anche  se  non  dichiarati  o
dichiarati per un importo minore, salvo che da  inventario  analitico
redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura
civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 
  3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso
o all'ornamento delle  abitazioni,  compresi  i  beni  culturali  non
sottoposti al vincolo di cui all'art. 13. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Si riporta il testo degli articoli da 769  a  777  del
          capo III (Dell'inventario) del codice di procedura  civile:
          "Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto  al
          pretore dalle persone che  hanno  diritto  di  ottenere  la
          rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere  della
          pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento
          o nominato dal pretore. 
             L'istanza  si  propone  con  ricorso,   nel   quale   il
          richiedente  deve  dichiarare  la  residenza   o   eleggere
          domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. 
             Il pretore provvede con decreto. 
             Art. 770 (Inventario da eseguirsi dal notaio). -  Quando
          all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli
          consegna, ritirandone ricevuta: 
              1) le chiavi da lui custodite a norma dell'art. 756; 
              2)  copia  del  processo  verbale  di  apposizione  dei
          sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione; 
              3) una nota delle opposizioni che sono  state  proposte
          con indicazione del nome, cognome degli opponenti  e  della
          loro residenza o del domicilio da essi eletto. 
             La copia indicata nel n. 2) e la nota indicata nel n. 3)
          sono unite all'inventario. 
             Art.  771  (Persone  che  hanno  diritto  di   assistere
          all'inventario).  -  Hanno  diritto   di   assistere   alla
          formazione dell'inventario: 
              1) il coniuge superstite; 
              2) gli eredi legittimi presunti; 
              3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti  e  i
          legatari; 
              4)  i  creditori  che  hanno  fatto  opposizione   alla
          rimozione dei sigilli. 
             Art.  772  (Avviso   dell'inizio   dell'inventario).   -
          L'ufficiale che procede all'inventario  deve  dare  avviso,
          almeno   tre   giorni   prima,   alle   persone    indicate
          nell'articolo precedente del luogo, giorno  e  ora  in  cui
          dara' inizio alle operazioni. 
             L'avviso non e' necessario per le persone che non  hanno
          residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione
          del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in
          loro vece deve essere avvertito il notaio che,  su  istanza
          di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal
          pretore per rappresentarli. 
             Art.  773  (Nomina  di  stimatore).  -  L'ufficiale  che
          procede all'inventario nomina, quando occorre, uno  o  piu'
          stimatori per la valutazione degli oggetti mobili. 
             Art.   774   (Rinvio   delle   operazioni).   -   Quando
          l'inventario non puo' essere ultimato nel  giorno  del  suo
          inizio,  l'ufficiale  che   vi   procede   ne   rinvia   la
          continuazione   a   un   giorno   prossimo,    avvertendone
          verbalmente le parti presenti. 
             Art.  775  (Processo  verbale  dell'inventario).  -   Il
          processo verbale d'inventario contiene: 
              1)   la   descrizione    degli    immobili,    mediante
          l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei
          loro confini, e  dei  numeri  del  catasto  e  delle  mappe
          censuarie; 
              2) la  descrizione  e  la  stima  dei  mobili,  con  la
          specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro
          e d'argento; 
              3) l'indicazione della quantita' e specie delle  monete
          per il danaro contante; 
              4) l'indicazione delle altre attivita' e passivita'; 
              5)  la  descrizione  delle  carte,  scritture  e   note
          relative allo stato attivo  e  passivo,  le  quali  debbono
          essere  firmate  in  principio  e  in  fine  dall'ufficiale
          procedente.   Lo   stesso    ufficiale    deve    accertare
          sommariamente  lo  stato  dei  libri  e  dei  registri   di
          commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli. 
             Se  alcuno  degli  interessati  contesta  l'opportunita'
          d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel
          processo verbale, facendo  menzione  delle  osservazioni  e
          istanze delle parti. 
             Art. 776 (Consegna delle cose mobili inventariate). - Le
          cose mobili e le carte inventariate  sono  consegnate  alla
          persona indicata dalle parti interessate, o,  in  mancanza,
          nominata con decreto dal pretore, su istanza di  una  delle
          parti, sentite le altre. 
             Art. 777 (Applicabilita' delle  norme  agli  altri  casi
          d'inventario).  -  Le  disposizioni  contenute  in   questa
          sezione si  applicano  a  ogni  inventario  ordinato  dalla
          legge, salve le formalita' speciali  stabilite  dal  codice
          civile per l'inventario dei beni dei minori".