(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 5)
                               Art. 5. 
             Trascrizione del certificato di successione 
  1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili  o
diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia  il
valore, l'ufficio del registro redige il certificato di  successione,
in conformita' alle risultanze della dichiarazione della  successione
o  dell'accertamento  d'ufficio,  e  ne  richiede  la   trascrizione,
compilando  in  duplice  esemplare  la  nota  a  spese  dei  soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta di successione. 
  2. La trascrizione del certificato e'  richiesta  ai  soli  effetti
stabiliti dal presente testo unico  e  non  costituisce  trascrizione
degli acquisti a causa di morte degli immobili e  dei  diritti  reali
immobiliari compresi nella successione.