Art. 10. 
                     (Costituzione del convenuto) 
1. L'articolo 166 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 166. -  (Costituzione  del  convenuto).  -  Il  convenuto  deve
costituirsi  a  mezzo  del  procuratore,  o  personalmente  nei  casi
consentiti dalla legge, almeno venti  giorni  prima  dell'udienza  di
comparizione fissata nell'atto di citazione, o  almeno  dieci  giorni
prima,nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo  comma
dell'articolo  163-bis,  depositando  in   cancelleria   il   proprio
fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia
della citazione notificata, la procura e i  documenti  che  offre  in
comunicazione".