Art. 18. 
                       (Deduzioni istruttorie) 
1. L'articolo 184 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art.  184.  -  (Deduzioni  istruttorie).  -   Salva   l'applicazione
dell'articolo  187  il  giudice  istruttore,  se  ritiene  che  siano
ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova  proposti;  ovvero,
su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando  un  termine
entro il quale le parti possono produrre documenti e  indicare  nuovi
mezzi di prova, nonche' altro termine per l'eventuale indicazione  di
prova contraria. 
I termini di cui al comma precedente sono perentori. 
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di  prova,  ciascuna
parte  puo'  dedurre,  entro  un  termine  perentorio  assegnato  dal
giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari  in  relazione  ai
primi".