Art. 21. (Istanza di ingiunzione) 1. Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 186-ter. - (Istanza di ingiunzione). Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ulitimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma. Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'articolo 647. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".