Art. 21. 
                       (Istanza di ingiunzione) 
1. Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile e' inserito
il seguente: 
"Art. 186-ter. - (Istanza di  ingiunzione).  Fino  al  momento  della
precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e  di  cui
all'articolo 634, la parte puo' chiedere al  giudice  istruttore,  in
ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione  di
pagamento o di consegna. 
L'ordinanza deve contenere  i  provvedimenti  previsti  dall'articolo
641, ulitimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente  esecutiva  ove
ricorrano i presupposti di cui  all'articolo  642,  nonche',  ove  la
controparte non sia rimasta contumace,  quelli  di  cui  all'articolo
648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non  puo'  essere  mai
disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura  privata
prodotta contro di lei o  abbia  proposto  querela  di  falso  contro
l'atto pubblico. 
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di
cui agli articoli 177 e 178, primo comma. 
Se il processo si estingue l'ordinanza che non  ne  sia  gia'  munita
acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma. 
Se la parte contro cui e'  pronunciata  l'ingiunzione  e'  contumace,
l'ordinanza deve  essere  notificata  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza  deve  altresi'  contenere
l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il
termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 647. 
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per  l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale".