Art. 23. 
                       (Rimessione al collegio) 
1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente: 
"Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a  norma
dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita  le
parti  a  precisare  davanti  a  lui  le  conclusioni  che  intendono
sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle  formulate  negli
atti introduttivi o a norma  dell'articolo  183.  Le  conclusioni  di
merito debbono essere interamente formulate anche nei  casi  previsti
dall'articolo 187, secondo e terzo comma". 
 
          Nota all'art. 23:
          -  Il  testo  dell'art. 189 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950,  n.  581,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.   189   (Rimessione   al   collegio).  -  Il  giudice
          istruttore, quando rimette la causa al  collegio,  a  norma
          dei  primi tre commi dell'art.  187 o dell'art. 188, invita
          le parti a precisare  davanti  a  lui  le  conclusioni  che
          intendono  sottoporre  al  collegio  stesso,  nei limiti di
          quelle  formulate  negli  atti  introduttivi  o   a   norma
          dell'art.  183.   Le  conclusioni  di merito debbono essere
          interamente formulare anche  nei  casi  previsti  dall'art.
          187, secondo e terzo comma.
          La  rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche
          quando avviene a  norma  dell'art.  187,  secondo  e  terzo
          comma".