Art. 28. 
                      (Termine per l'intervento) 
1. L'articolo 268 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 268. - (Termine per l'intervento).  -  L'intervento  puo'  aver
luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. 
Il terzo non puo' compiere atti che al  momento  dell'intervento  non
sono piu' consentiti ad alcuna  altra  parte,  salvo  che  comparisca
volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".