Art. 28. (Termine per l'intervento) 1. L'articolo 268 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".