Art. 29. 
                   (Chiamata di un terzo in causa) 
1. L'articolo 269 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata  di  un
terzo nel processo a  norma  dell'articolo  106,  la  parte  provvede
mediante citazione  a  comparire  nell'udienza  fissata  dal  giudice
istruttore ai  sensi  del  presente  articolo,  osservati  i  termini
dell'articolo 163-bis. 
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a  pena  di
decadenza,  farne  dichiarazione  nella  comparsa   di   risposta   e
contestualmente chiedere al giudice istruttore lo  spostamento  della
prima udienza allo scopo di consentire la  citazione  del  terzo  nel
rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.  Il  giudice  istruttore,
entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto  a  fissare
la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere
alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del
convenuto. 
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto  nella  comparsa  di
rispota, sia sorto l'interesse dell'attore a  chiamare  in  causa  un
terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione
al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore,  se
concede l'autorizzazione, fissa  una  nuova  udienza  allo  scopo  di
consentire  la  citazione  del  terzo  nel   rispetto   dei   termini
dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata  al  terzo  a  cura
dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. 
La parte che chiama in causa il terzo deve  depositare  la  citazione
notificata entro il termine previsto dall'articolo 165,  e  il  terzo
deve costituirsi a norma dell'articolo 166. 
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti  le
preclusioni ricollegate alla prima  udienza  di  trattazione,  ma  il
termine eventuale  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  183  e'
fissato dal giudice istruttore  nella  udienza  di  comparizione  del
terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con  riferimento
alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo".