Art. 32 
                       (Decisione del collegio) 
1. L'articolo 275 del codice di procedura civile  e'  costituito  dal
seguente: 
"Art. 275.  -  (Decisione  del  collegio).  -  Rimessa  la  causa  al
collegio, la sentenza e' depositata  in  cancelleria  entro  sessanta
giorni dalla scadenza di detto termine per il deposito delle  memorie
di replica di cui all'articolo 190. 
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che
la causa sia discussa oralmente dinanzi al  collegio.  In  tal  caso,
fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per
il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta
al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica. 
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto  la  data
dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni. 
Nell'udienza il giudice istruttore fa le relazione orale della causa. 
Dopo la relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la
sentenza  e'  depositata  in  cancelleria  entro  i  sessanta  giorni
successivi".