Art. 51. 
              (Modo e termine dell'appello incidentale) 
1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile e'
costituito dal seguente: 
"Appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella  comparsa
di  risposta,  all'atto  di  costituzione  in  cancelleria  ai  sensi
dell'articolo 166". 
 
          Nota all'art. 51:
          -  Il  testo  dell'art. 343 del codice di procedura civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  343  (Modo  e  termine  dell'appello incidentale). -
          L'appello incidentale si  propone,  a  pena  di  decadenza,
          nella  comparsa di risposta, all'atto della costituzione in
          cancelleria ai sensi dell'art. 166.
          Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla
          impugnazione  proposta  da  altra   parte   che   non   sia
          l'appellante  principale,  tale  appello  si  propone nella
          prima     udienza     successiva     alla      proposizione
          dell'impugnazione stessa".