Art. 6. 
                (Regolamento necessario di competenza) 
1. L'articolo 42 del codice di procedura  civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 42. - (Regolamento necessario di  competenza).  -  La  sentenza
che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e
40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano
la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere
impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".