Art. 6. (Regolamento necessario di competenza) 1. L'articolo 42 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".