Art. 63 
                    (Sospensione dell'esecuzione) 
1. Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura  civile
e' sostitiuto dal seguente: 
"L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al  pretore  o  al
presidente del collegio, il quale, con decreto in calce  al  ricorso,
ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al
collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa,
se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si
sia costituita nel giudizio definitivo con la sentenza impugnata. Con
lo stesso  decreto,  in  caso  di  eccezionale  urgenza  puo'  essere
disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione". 
 
          Nota all'art. 63:
          -  Il  testo  dell'art. 373 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950,  n.  581,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  373  (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per
          cassazione  non  sospende  l'esecuzione   della   sentenza.
          Tuttavia   il   giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza
          impugnata   puo',   su   istanza   di   parte   e   qualora
          dall'esecuzione  possa derivare grave e irreparabile danno,
          disporre con ordinanza non impugnabile  che  la  esecuzione
          sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
          L'istanza  si  propone  con  ricorso  al  conciliatore,  al
          pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto
          in  calce  al  ricorso,  ordina la comparizione delle parti
          rispettivamente dinanzi a se' o al collegio  in  camera  di
          consiglio.  Copia del ricorso e del decreto sono notificate
          al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte  stessa,
          se   questa  sia  stata  in  giudizio  senza  ministero  di
          difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con
          la  sentenza  impugnata.  Con lo stesso decreto, in caso di
          eccezionale urgenza puo' essere  disposta  provvisoriamente
          l'immediata sospensione dell'esecuzione".