Art. 79. 
     (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione). 
1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni  di  attuazione
del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti: 
"Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno
fissato per la prima comparizione  delle  parti,  questa  si  intende
rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione  immediatamente
successiva, assegnata allo stesso giudice. 
La stessa disposizione si applica anche nel caso  che  il  presidente
abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono  udienze  di
prima comparizione nel giorno fissato dall'attore". 
 
          Nota all'art. 79:
          -  Il  testo  dell'art. 82 delle disposizioni di attuazione
          del codice di procedura civile, gia' modificato dal  D.P.R.
          17  ottobre  1950,  n.   857, come ulteriormente modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  82  (Rinvio  delle  udienze  di prima comparizione e
          d'istruzione).  - Qualora il giuduce  istruttore  designato
          non   tenga   udienza  nel  giorno  fissato  per  la  prima
          comparizione delle parti, se  questi  si  intende  rinviata
          d'ufficio alla udienza di prima comparazione immediatamente
          successiva, assegnata allo stesso giudice.
          La  stessa  disposizione  si  applica  anche  caso  che  il
          presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che
          tengono  udienze  di  prima comparazione nel giorno fissato
          dall'attore.
          Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per
          festivita'   sopravvenuta   o   impedimento   del   giudice
          istruttore,  ovvero  per  qualsiasi  altro motivo, la causa
          s'intende  rinviata  d'ufficio  alla   prima   udienza   di
          istruzione immeditamente successiva.
          Il   giudice   istruttore  puo',  su  istanza  di  parte  o
          d'ufficio, fissare altra  udienza  d'istruzione,  ferme  le
          disposizioni   dell'articolo   precedente.  Il  decreto  e'
          comunicato dal cancelliere alle  parti  non  presenti  alla
          pronuncia del provvedimento.
          Se  le  parti alle quali deve essere fatta la comunicazione
          prevista nel primo e nel terzo comma precedenti,  o  alcuna
          di  esse,  non  compariscono nella nuova udienza il giudice
          istruttore verifica la regolarita' della comunicazione e ne
          ordina,  quando  occorre,  la  rinnovazione,  rinviando  la
          causa, secondo i casi, all'udienza  di  prima  comparizione
          immediatamente   successiva,   ovvero   ad   altra  udienza
          d'istruzione".