Art. 79. (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione). 1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti: "Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore".
Nota all'art. 79: - Il testo dell'art. 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gia' modificato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 82 (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione). - Qualora il giuduce istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, se questi si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparazione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. La stessa disposizione si applica anche caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparazione nel giorno fissato dall'attore. Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza di istruzione immeditamente successiva. Il giudice istruttore puo', su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento. Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione".