Art. 84. 
(Attestazione del cancelliere in caso  di  mancata  integrazione  del
                           contradditorio) 
1. Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e' inserito il seguente: 
"Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere  in  caso  di  mancata
integrazione del contradditorio). - Qualora non sia  stato  osservato
il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo
attesta  con  apposita  dichiarazione,  da  allegare   al   fascicolo
d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138".