Art. 84. (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio) 1. Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio). - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138".