Art. 2.
  1.   La   commissione  e'  composta  da  studiosi  ed  esperti  con
qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali, nominati, nel
numero  massimo  di  dodici, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro per gli affari sociali.
  2.   Con   il   decreto   di   cui  al  comma  1  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione,  nel  limite  di
tre persone comandate da altre amministrazioni dello Stato, nonche' i
rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione  per  la
loro  partecipazione  a  sedute  e  riunioni  e per l'espletamento di
speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 2:
             -   L'art.   380  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato  con D.P.R. n.  3/1957, come sostituito dall'art.
          152 del D.P.R. 28 dicembre 1970,  n.   1077  (Riordinamento
          delle  carriere  degli  impiegati  civili  dello Stato), e'
          cosi' formulato:
             "Art.  380  (Conferimento  di speciali incarichi). - Per
          esigenze speciali i Ministri possono affidare lo  studio  e
          la  soluzione di particolari problemi attinenti agli affari
          di loro competenza a professori universitari  ed  a  membri
          degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni
          centrali.
             In  casi  eccezionali  in  cui  i  problemi  da studiare
          richiedono la particolare competenza  tecnica  di  estranei
          alle  amministrazioni  dello  Stato, gli incarichi predetti
          possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi
          sia   notoriamente  riconosciuta  la  specifica  competenza
          richiesta.
             Gli   incarichi   previsti  dai  precedenti  commi  sono
          conferiti a tempo  determinato  con  decreto  del  Ministro
          interessato,  sentito  il consiglio di amministrazione, non
          possono  superare  l'anno  finanziario  e  possono   essere
          rinnovati  per non piu' di due volte.  Complessivamente non
          possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti
          una  o  piu'  amministrazioni  o  servizi  per  un  periodo
          superiore a tre  esercizi  finanziari,  quale  che  sia  la
          materia  oggetto  dell'incarico.  E'  comunque  escluso  il
          cumulo degli incarichi nello stesso  esercizio  finanziario
          anche   se  da  assolversi  per  conto  di  amministrazioni
          diverse.
             Per  l'osservanza  dei  predetti limiti l'incaricando e'
          tenuto  a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  la  personale
          responsabilita',  che nei suoi confronti non ricorre alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
             Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il
          compenso   globale   da    corrispondere    in    relazione
          all'importanza   del   lavoro   affidato  ed  ai  risultati
          conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto  soltanto
          al  termine  dell'incarico  dopo  la  consegna  del  lavoro
          eseguito".