Art. 3.
  1.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
avvalersi della collaborazione  di  tutte  le  amministrazioni  dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali.
  2. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di esperti ai
quali spettano rimborsi e compensi con le modalita'  e  nelle  misure
fissate  nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo
annuo di prestazioni non superiore a duecento.
  3.  Entro  i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la
commissione puo' affidare la effettuazione di  studi  e  ricerche  ad
istituzioni  pubbliche  o  private, a gruppi o a singoli ricercatori,
mediante convenzioni deliberate dalla  commissione  e  stipulate  dal
presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni
o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.