Art. 5.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 700 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al
1992,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1990-1992,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario   1990,   all'uopo   utilizzando   lo   specifico
accantonamento.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 22 novembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli
                                  affari sociali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI