Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI