Art. 3.
  1. Il contributo di cui ai precedenti articoli sara' corrisposto in
rate semestrali costanti  con  decorrenza  dal  1›  marzo  o  dal  1›
settembre successivi all'entrata in esercizio dell'unita' o alla data
di consegna, per il caso di acquisto all'estero.
  2.  Per  ottenere  la  corresponsione  delle  rate  semestrali  del
contributo concesso le imprese beneficiarie debbono far pervenire  al
Ministero   della   marina  mercantile  apposita  domanda  contenente
l'indicazione   degli   estremi   del   decreto    di    concessione,
dell'eventuale  atto di cessione del credito e dell'eventuale procura
a riscuotere, nonche' l'indicazione  delle  modalita'  di  pagamento.
Alla   domanda   deve   essere  allegato  certificato  dell'autorita'
marittima  attestante  che  l'unita'  ha  conservato   nel   semestre
l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali.
  3.  La  conservazione  della piu' alta classe del Registro italiano
navale sara' accertata dal Ministero della  marina  mercantile  sulla
base  dei  tabulati  rilasciati  semestralmente dallo stesso Registro
italiano navale. La perdita temporanea della classe  per  lavori  non
comporta la sospensione del contributo.