Art. 3. 1. Il contributo di cui ai precedenti articoli sara' corrisposto in rate semestrali costanti con decorrenza dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'entrata in esercizio dell'unita' o alla data di consegna, per il caso di acquisto all'estero. 2. Per ottenere la corresponsione delle rate semestrali del contributo concesso le imprese beneficiarie debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile apposita domanda contenente l'indicazione degli estremi del decreto di concessione, dell'eventuale atto di cessione del credito e dell'eventuale procura a riscuotere, nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento. Alla domanda deve essere allegato certificato dell'autorita' marittima attestante che l'unita' ha conservato nel semestre l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali. 3. La conservazione della piu' alta classe del Registro italiano navale sara' accertata dal Ministero della marina mercantile sulla base dei tabulati rilasciati semestralmente dallo stesso Registro italiano navale. La perdita temporanea della classe per lavori non comporta la sospensione del contributo.