Art. 21. 
                         (Norme disciplinari) 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per  il
Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del  relativo
procedimento e per la  disciplina  transitoria  dei  procedimenti  in
corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti  per  gli
appartenenti alla Polizia di Stato.