Art. 2. Emissione di assegno senza provvista 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.