Art. 4. 
                       (Conferenza di servizi). 

 
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge  i
soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i
progetti esecutivi corredati da  valutazioni  di  impatto  ambientale
alle amministrazioni dello Stato ed  agli  enti  comunque  tenuti  ad
adottare atti d'intesa, nonche' a rilasciare pareri,  autorizzazioni,
concessioni, approvazioni, nulla osta previsti  da  leggi  statali  e
regionali. 
2. Il Sindaco di  Roma  convoca  una  conferenza  cui  partecipano  i
soggetti di cui al comma 1,  nonche'  i  sovrintendenti  per  i  beni
archeologici,  storici,  artistici,  monumentali,  architettonici  ed
ambientali aventi competenza sul territorio del comune  di  Roma.  La
conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative
ai   vincoli   archeologici,   ambientali,   storici,   artistici   e
territoriali nonche' delle determinazioni degli accordi di  programma
e si esprime su di essi entro trenta giorni  dalla  convocazione,  in
una  seduta  all'uopo  convocata,  apportando,  ove   occorrano,   le
opportune  modifiche  senza  che  cio'  comporti  la  necessita'   di
ulteriori  deliberazioni  del  soggetto  proponente.  La   conferenza
verifica   altresi'   il   rispetto   delle   normative   concernenti
l'abolizione delle barriere architettoniche. 
3. L'approvazione del progetto, assunta  all'unanimita',  sostituisce
ad ogni effetto gli atti d'intesa, i  pareri,  le  concessioni  anche
edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla  osta  previsti
dalle  leggi  statali  e  regionali  e  di  competenza  dei  soggetti
partecipanti.