Art. 9 
                         (Disposizioni Varie) 

 
1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale  orientale
di  Roma,  dei  parchi  ed  in  particolare  del  parco  archeologico
dell'area centrale,  dei  Fori  e  dell'Appia  Antica,  ancorche'  in
pendenza   dell'adozione   del   piano   regionale,   nonche'   delle
infrastrutture connesse e per i necessari espropri,  e'  concesso  al
comune di Roma un contributo straordinario di lire 100  miliardi  per
il 1990. Su tali somme gravano  altresi',  in  via  prioritaria,  gli
oneri relativi  alla  acquisizione  delle  aree  ancora  private  del
comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri. 
2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento  atmosferico  ed
acustico a tutela  della  salute  e  del  patrimonio  monumentale  e'
concesso al comune di Roma il contributo  straordinario  di  lire  10
miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato  a
dotare  il  comune  medesimo  di  veicoli  e  trazione  elettrica  da
destinare  al  trasporto  pubblico  ed  alle  attivita'  di  servizio
dell'amministrazione  comunale   e   delle   aziende   dalla   stessa
dipendenti, dalle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonche'
per interventi di  sistemazione  delle  relative  sedi  privilegiate,
opere di alleggerimento e  fluidificazione  del  traffico  veicolare,
aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La  concessione
del  contributo  e'  subordinata  all'adozione  del  programma  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
ed e' disposta con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto
con il Ministro dei problemi delle aree urbane. I mezzi di  trasporto
pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano
stradale. 
3. Gli edifici  e  le  relative  aree  di  pertinenza  delle  caserme
"Cavour" e "Montezemolo" ubicate nella citta' di Roma, sono destinati
a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le  modalita'
relativi al mutamento di destinazione d'uso  dei  predetti  immobili,
nonche' alla cessione delle aree necessarie per  la  rilocalizzazione
delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione
da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, il Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane,  il
Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro
delle  Finanze,  ed  il  Sindaco   di   Roma.   Per   consentire   la
rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in  aggiunta
ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, e'
autorizzata la  spesa  di  lire  70  miliardi  per  l'anno  1990.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo  23  della  legge  18  agosto
1978, n. 497, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  del
quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 
4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma "Sani",
del magazzino vestiario dell'Esercito di Via Principe  Amedeo  e  del
magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella citta' di
Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al  comune  di  Roma,  previa
individuazione,  con  apposita  convenzione  da  stipulare   tra   il
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il  Ministro
per i problemi delle  aree  urbane,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro delle Finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in
Roma, localita' Cecchignola, da  trasferire  a  titolo  gratuito  dal
Comune  di  Roma   allo   Stato   per   la   rilocalizzazione   delle
infrastrutture  predette.  Per  la   rilocalizzazione   delle   nuove
infrastrutture e' autorizzata la spesa di lire  20  miliardi  per  il
1991. 
5. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.  805,  e'
istituita con sede in Roma e competenza per il  territorio  comunale,
la Soprintendenza per i beni ambientali ed  architettonici  di  Roma,
senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero
per i beni culturali ed ambientali, e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio statale. 
6. Per l'immediata realizzazione di  interventi  sui  beni  culturali
esistenti nella citta' di Roma, e' autorizzata la spesa  complessiva,
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per
i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui  lire  28
miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per  il  1991,  da  destinare
alla  Soprintendenza  archeologica  di  Roma   per   interventi   sul
patrimonio archeologico; lire 23 miliardi  per  il  1990  e  lire  20
miliardi per il 1991, da destinare alla  Soprintendenza  per  i  beni
ambientali ed  architettonici  di  Roma,  di  cui  al  comma  5,  per
interventi sui beni architettonici ivi compresa la Galleria  Borghese
per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e  lire
3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per  i  beni  artistici  e
storici di Roma per interventi  sui  beni  artistici  e  storici.  Si
applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per  lire
6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento
e' destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo  Senatorio.
7.  La  proprieta'  dell'immobile   denominato   "Palazzo   Braschi",
attualmente destinato a sede del  Museo  di  Roma,  e'  trasferita  a
titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti  i  rapporti
attivi e passivi gia' facenti capo all'amministrazione statale. 
8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della  legge
3 aprile 1979, n. 122, e' differito al 18 aprile 1995. 
9. Il Ministero delle finanze e' autorizzato  ad  acquistare  un'area
ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della  costruzione
di un edificio da destinare a  sede  del  liceo  "Chateaubriand",  al
prezzo che sara' determinato dal competente ufficio tecnico erariale. 
In  considerazione   della   finalita'   dell'opera   e   delle   sue
caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione  dell'edificio  e'
affidata, da parte delle competenti Autorita' del  Governo  francese,
che ne assume i relativi oneri finanziari, a societa' o consorzi  che
offrano alla parte italiana le garanzie necessarie.  A  tal  fine  il
Ministro degli affari esteri,  sentito  il  Ministro  delle  finanze,
conclude con il Governo Francese  apposita  convenzione  mediante  la
quale e' verificata l'eseguibilita' del progetto e sono  determinate,
in particolare, le modalita' e la durata della cessione  del  diritto
di  superficie  sull'area  di  cui  al  presente  comma,  nonche'  le
modalita' di individuazione delle imprese  abilitate.  L'approvazione
del  progetto  da  parte  del  comune  di  Roma  nell'area  prescelta
costituisce variante del piano regolatore. 
10. Gli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi" sono assegnati
in uso governativo  al  Ministero  degli  affari  esteri  per  essere
destinati a sedi di istituti di  cultura  di  Stati  esteri.  Per  il
restauro  e  l'adeguamento  funzionale  dei  predetti   immobili   e'
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per  il  1990  e  di  lire  1
miliardo per il 1991, da iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni culturali e ambientali.