Art. 11. 
                        Esclusione dall'aiuto 
 
  1. Nel caso in cui, a seguito di avversita' atmosferiche o di altre
cause  non  imputabili  al  produttore,  la  superficie  di   terreno
denunciata subisca una riduzione superiore al limite di tolleranza di
cui al precedente art. 9, primo comma, il  produttore  medesimo,  ove
non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale  e'
stata presentata la  dichiarazione  di  coltivazione,  soggiace  alla
sanzione prevista dal terzo comma dello stesso art. 9. 
  2. Alla sanzione prevista dal  terzo  comma  dello  stesso  art.  9
soggiace  il  produttore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  e'
presente, ne' delega altri, al sopralluogo, o,  pur  presentandosi  o
delegando  altri,   non   fornisce   i   documenti   necessari   alla
individuazione delle  superfici  dichiarate,  soggette  al  controllo
disposto dall'ufficio istruttorio. 
  3. Se il  sopralluogo  non  e'  stato  effettuato,  per  colpa  del
richiedente e per motivi diversi  da  quelli  di  cui  al  precedente
comma, si applica egualmente la  sopra  citata  sanzione  di  cui  al
precedente art. 9, terzo comma. 
  4. L'amministrazione deve dare comunicazione all'interessato  della
data  nella  quale  avra'  luogo  la   verifica,   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con un  preavviso  di  almeno
due giorni. L'interessato, in caso di impedimento,  puo'  fornire  le
proprie osservazioni ed inviare i documenti  giustificativi  mediante
lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
perentorio  di  dieci  giorni,  decorrente  dalla  data  fissata  per
l'effettuazione delle operazioni di verifica.