Art. 11. Esclusione dall'aiuto 1. Nel caso in cui, a seguito di avversita' atmosferiche o di altre cause non imputabili al produttore, la superficie di terreno denunciata subisca una riduzione superiore al limite di tolleranza di cui al precedente art. 9, primo comma, il produttore medesimo, ove non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale e' stata presentata la dichiarazione di coltivazione, soggiace alla sanzione prevista dal terzo comma dello stesso art. 9. 2. Alla sanzione prevista dal terzo comma dello stesso art. 9 soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non e' presente, ne' delega altri, al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, non fornisce i documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio. 3. Se il sopralluogo non e' stato effettuato, per colpa del richiedente e per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, si applica egualmente la sopra citata sanzione di cui al precedente art. 9, terzo comma. 4. L'amministrazione deve dare comunicazione all'interessato della data nella quale avra' luogo la verifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno due giorni. L'interessato, in caso di impedimento, puo' fornire le proprie osservazioni ed inviare i documenti giustificativi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla data fissata per l'effettuazione delle operazioni di verifica.